Par condicio
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Con l'espressione latina par condicio si intendono quei criteri adottati dalle emittenti televisive nel garantire un'appropriata visibilità a tutti i principali partiti e/o movimenti politici.
La par condicio è un derivato del principio statunitense dell'equal time (o Fairness Doctrine), e si può considerare un'estensione del principio del pluralismo interno, che si traduce anche nell'apertura alle diverse tendenze politiche (art. 1 l. 103/1975).
[modifica] Norme sulla par condicio
In Italia, negli anni Cinquanta, la disciplina della propaganda e della comunicazione politica si limitava alla Legge 4 april e 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della campagna elettorale) si limitava a definire alcune norme riguardanti l'affisione di stampati e manifesti elettorali nei 30 giorni precedenti le elezioni.
Nel decennio successivo, la Corte Costituzionale, con la sent. n. 48 del 1964, si era pronunciata su una questione di legittimità costituzionale di tale legge sollevata in relazione all'art. 21 Cost., propendendo per l'infondatezza della questione. In questa sentenza, però, la Corte ricordava che la legge del 1956 mirava a porre tutti in condizione di parità.
La legge n. 103 del 14 aprile 1975, all'art. 4, stabiliva poi che la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (...) disciplina direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa.
Una normativa di dettaglio venne finalmente emanata solo dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Gli interventi normativi, attualmente in vigore, sono quindi rappresentati dalle seguenti leggi:
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
- Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
[modifica] La legge n. 28 del 2000
La legge 22 febbraio 2000, n. 28, a differenza della legge del 1993, disciplina la comunicazione durante l'intero anno e tutte le campagne elettorali e referendarie. Inoltre introduce i seguenti principi:
- le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica (art. 2 c. 1)
- per comunicazione politica radiotelevisiva s'intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche (art. 2 c. 2)
- gli spazi per la comunicazione politica sono offerti gratuitamente dalle emittenti locali
- per messaggi politici autogestiti s'intende la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica; hanno durata da 1 a 3 minuti (per la televisione) e sono trasmessi in appositi contenitori dalla RAI gratuitamente, devono riportare liste e programmi,
- per la stampa vige un regime diverso da quello previsto per la radiotelevisione, a causa della diversità del mezzo, per cui sono ammesse solo le forme di messaggio politico elettorale previste dall'art. 7 c. 2: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati
- non possono essere resi pubblici risultati di sondaggi nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (art. 8)
- l'art. 4 stabilisce il riparto degli spazi tra i soggetti politici:
- prima della presentazione delle candidature, sono ripartiti tra i soggetti presenti nelle assemblee da rinnovare, quelli presenti nel Parlamento europeo, o in uno dei due rami del Parlamento nazionale
- tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, sono ripartiti tra le coalizione o liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno 1/4 degli elettori
Questa legge è stata aspramente criticata da Forza Italia, a causa del fatto che gli spazi in televisione sono ripartiti in parti uguali tra tutti i movimenti che si presentano alle elezioni, non tenendo conto della rispettiva rappresentatività politica. Il tentativo di cambiarla da parte del partito non ha trovato alcun consenso (An e Udc hanno affermato che la legge, pur migliorabile, non si tocca; il centro sinistra è subito insorto a tale idea in quanto potrebbe portare a un grave conflitto d'interessi) ed è stato accantonato.
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